Le varianti in corso d’opera nei lavori pubblici sono frequenti perché, spesso, i finanziamenti statali o regionali comportano un lungo intervallo di tempo tra la fase di progettazione e quella di esecuzione. Durante questo periodo, possono intervenire modifiche alle esigenze dell’amministrazione, ai materiali di costruzione, ai prezzi, ai metodi di costruzione, alle norme tecniche vigenti e alla domanda di mercato.
La collaborazione attiva tra i tecnici dell’impresa e il direttore dei lavori deve mirare a fornire la soluzione migliore nella fase di realizzazione dell’opera. In tutti lavori, si ha la facoltà di apportare piccole variazioni durante l’esecuzione, compensando alcune lavorazioni con altre più efficaci e utili. Tuttavia, bisogna tenere conto di tre regole da rispettare: 1) l’opera deve essere realizzata come prevista nel progetto, 2) l’esecutore non può apportare variazioni all’opera di sua iniziativa ed il DL risponde dell’aver consentito lavori in variante senza autorizzazione (tranne in alcuni casi) e 3) Le varianti sono ammesse entro precisi limiti oggettivi, di natura quantitativa e qualitativa. Tuttavia, l’art. 8 comma 7, del DM 49/2018 precisa che “il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP”.
Dal punto di vista legislativo, le varianti in corso d’opera richiedono una modifica del contratto e sono ammesse nei casi previsti dall’articolo 120 del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023. Il comma 1 offre inoltre tre motivazioni oggettive, oltre a quanto previsto per la revisione dei prezzi: a) se sono previste clausole di opzione in fase di offerta per forniture o servizi; b) per lavori di completamento dove cambiare il fornitore risulta impraticabile o comporta notevoli disagi o un sostanziale aumento dei costi; c) in caso di lavori imprevisti che emergono durante l’esecuzione. Rientrano in tali circostanze anche nuove disposizioni legislative o regolamentari, o provvedimenti sopravvenuti da autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
In generale, sono sempre consentite le modifiche non sostanziali, indipendentemente dal loro valore economico, purché soddisfino i requisiti del comma 7 del medesimo articolo. L’importo del contratto può aumentare fino al 50% per lavori di completamento o lavori imprevisti secondo il comma 2 del medesimo articolo.
Il nuovo codice degli appalti stabilisce due livelli di progettazione: a) il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), equivalente al progetto definitivo avanzato del precedente codice, pronto per ottenere i pareri dalle varie autorità competenti, e b) il progetto esecutivo. Durante la verifica, un secondo tecnico esamina tutti gli elaborati progettuali per assicurare la coerenza tra di essi. Il nuovo codice fornisce dettagli su come eseguire un progetto conforme alla norma; pertanto, è improbabile commettere errori se si segue la norma.
Tuttavia, le varianti sono spesso necessarie a causa di errori o omissioni progettuali. L’articolo 3 comma 1 letter r) dell’allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 definisce «errore od omissione di progettazione», l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali;
Senza dubbio bisogna prestare attenzione nella fase di progettazione ma non sempre si ha il tempo necessario per poter svolgere tutte le indagini e le verifiche del caso specialmente se si è in corsa per contributi a fondo perduto attraverso i bandi regionali e statali. Il progettista si assume una grande responsabilità e bisogna anche tenere conto che l’errore progettuale consiste in due tipologie:
Nel primo caso, il progettista risponde per i danni da inadempimento. Nel secondo caso, il costo riguarda generalmente la riprogettazione e la correzione dell'errore, quindi scompare la paura dell'errore progettuale che ha a lungo terrorizzato i progettisti, permettendo di redigere varianti in buona fede per l'interesse comune.
In conclusione, togliendo la paura dell’errore progettuale le varianti devono essere considerate come opportunità di rettifica, aggiornamento e miglioramento della funzionalità e sostenibilità dell'opera.
Per redigere le varianti in corso d’opera per i bandi del fondo “Sport e Periferie” è fondamentale considerare: